Traffico illecito rifiuti, capannone di destinazione è luogo reato
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il luogo di consumazione del reato di traffico illecito di rifiuti va individuato nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, ossia dove si trova l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate.
La Suprema Corte ha con sentenza 20 ottobre 2017, n. 48350 confermato che il luogo di consumazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (ex articolo 260, Dlgs 152/2006) va individuato in quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costitutivo del reato. La Corte segnala che il reato in esame si concretizza nella commissione di una pluralità di operazioni di traffico illecito di rifiuti, attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, essendo di fatto il luogo di consumazione il capannone presso cui l'imputato gestiva i rifiuti.
Nel caso in esame, l'imputato lombardo effettuava traffico illecito di rifiuti da demolizione, formalmente destinati al recupero presso impianti, in realtà conferito presso un capannone della società privo di autorizzazione e luogo di consumazione del reato.
Traffico illecito di rifiuti - Residui da demolizione conferiti presso capannone in assenza di autorizzazioni - Articolo 260, Dlgs 152/2006 - Luogo di consumazione del reato - Coincidenza con luogo di reiterazione delle condotte illecite - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941