Emissioni olfattive, reato prescinde da rispetto autorizzazione
Aria (Giurisprudenza)
Le "molestie olfattive" promananti da un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei limiti imposti, se superano la "stretta tollerabilità", configurano un "getto pericoloso di cose".
Lo ricorda la Cassazione (sentenza 44257/2017) che, dopo aver preso atto della mancanza di una norma statale che preveda valori soglia in materia di odori, ricorda il principio, costantemente affermato dalla Giurisprudenza nel corso degli anni, secondo il quale nel caso di "molestie olfattive" risulta configurabile il reato di getto pericoloso di cose (articolo 674, C.p.)
Quale parametro di legalità dell'emissione olfattiva, oltrepassato il quale scatta il reato, la Cassazione, considerato che il criterio della "normale tollerabilità” (previsto, in una “ottica strettamente individualistica”, dall’articolo 844 del Codice civile in materia di “Immissioni”) non risulta idoneo a una protezione adeguata dell’ambiente e della salute umana, ribadisce il criterio della "stretta tollerabilità".
Nel caso difetti la possibilità di accertare obiettivamente l'intensità delle emissioni, il giudizio sul reato in questione può ben basarsi sulle dichiarazioni dei testimoni, ma solo con riferimento "a quanto oggettivamente percepito" dagli stessi.
Aria - Attività di ristorante - Autorizzazione alle emissioni - Molestie olfattive - Superamento della "stretta tollerabilità" - Reato - Articolo 674, C.p. - Configurabilità
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941