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Rifiuti

Milano, 5 ottobre 2017 - 17:10

Trasporto rifiuti non autorizzato, occasionalità non rileva

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Trasporto rifiuti non autorizzato, occasionalità non rileva

L'esecuzione di un trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi con mezzi propri e non autorizzati integra comunque una fattispecie sanzionabile quale gestione non autorizzata di rifiuti.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 44438/2017) ricorda come l'articolo 212 del Dlgs 152/2006 preveda un regime semplificato di iscrizione all'Albo gestori per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (max 30 lt/kg al giorno), a condizione che tale attività risulti inserita nell'organizzazione d'impresa.

 

Per gli eventuali trasporti episodici di rifiuti al di fuori di tale ipotesi, considerato che ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato (ex articolo 256, Dlgs 152/2006) è sufficiente una condotta occasionale, le imprese devono quindi rivolgersi sempre a soggetti autorizzati.

 

La occasionalità del trasporto, la modesta quantità di rifiuti trasportati (10 mc) e il fatto che il soggetto fosse stato intercettato presso un impianto di recupero, tuttavia, consentono di ravvisare una "colposa ed episodica" inosservanza delle norme che deve essere valutata ai fini della non punibilità della condotta per tenuità del fatto (articolo 131-bis, C.p.). Da qui la cassazione della sentenza di condanna con rinvio al Tribunale di Treviso.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 27 settembre 2017, n. 44438

Rifiuti - Trasporto - Obbligo di iscrizione all'Albo gestori - Articolo 212, Dlgs 152/2006 - Trasporto episodico dei propri rifiuti non pericolosi - Obbligo di rivolgersi ad imprese autorizzate - Sussistenza - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Non punibilità per tenuità del fatto - Articolo 131-bis, C.p. - Applicabilità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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