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Rifiuti

Milano, 11 settembre 2017 - 12:50

Impianti rifiuti, sanzione penale per violazione prescrizioni pre-operative

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Impianti rifiuti, sanzione penale per violazione prescrizioni pre-operative

Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio è integrato anche qualora le stesse siano relative alla fase pre-operativa di un impianto di gestione di rifiuti.

 

A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 34522/2017) che ha così respinto il motivo di ricorso contro una condanna ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006, presentato dal titolare di un impianto di trattamento di rifiuti che aveva avviato l'attività in data antecedente all'accettazione, da parte della Provincia di Brescia, della dovuta garanzia finanziaria, così violando una precisa indicazione autorizzativa che subordinava l'esercizio dell'attività autorizzata all'accettazione della polizza fideiussoria.

 

Il regolare esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, tutelato dalla fattispecie incriminatrice, "comprende" infatti la verifica della garanzia patrimoniale richiesta in via cautelare dalla P.a..

 

Lo stesso principio, precisa inoltre la Suprema Corte, deve applicarsi alle discariche nel caso di violazione delle prescrizioni relative alla fase post-operativa.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 14 luglio 2017, n. 34522

Rifiuti - Impianti di trattamento - Avvio attività prima dell'accettazione garanzie finanziarie - Violazione prescrizione autorizzativa relativa alla fase pre-operativa -  Reato - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

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