Impianti rifiuti, sanzione penale per violazione prescrizioni pre-operative
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio è integrato anche qualora le stesse siano relative alla fase pre-operativa di un impianto di gestione di rifiuti.
A dirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 34522/2017) che ha così respinto il motivo di ricorso contro una condanna ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006, presentato dal titolare di un impianto di trattamento di rifiuti che aveva avviato l'attività in data antecedente all'accettazione, da parte della Provincia di Brescia, della dovuta garanzia finanziaria, così violando una precisa indicazione autorizzativa che subordinava l'esercizio dell'attività autorizzata all'accettazione della polizza fideiussoria.
Il regolare esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, tutelato dalla fattispecie incriminatrice, "comprende" infatti la verifica della garanzia patrimoniale richiesta in via cautelare dalla P.a..
Lo stesso principio, precisa inoltre la Suprema Corte, deve applicarsi alle discariche nel caso di violazione delle prescrizioni relative alla fase post-operativa.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Impianti di trattamento - Avvio attività prima dell'accettazione garanzie finanziarie - Violazione prescrizione autorizzativa relativa alla fase pre-operativa - Reato - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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