Acque reflue, senza collettamento sono rifiuti
Rifiuti (Giurisprudenza)
Le acque reflue derivanti dal lavaggio di ortaggi (e raccolte in vasche), non essendo veicolate da un sistema di collettamento stabile, sono da considerarsi rifiuti e come tali sottoposte alla parte IV, Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione con sentenza 4 agosto 2017, n. 38848 ha tracciato i confini normativi su quando le acque reflue siano da considerarsi scarichi o rifiuti, con conseguente applicazione delle differenti discipline. Ai sensi dell'articolo 74, Dlgs 152/2006 per scarico deve intendersi “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione di refluo con il corpo acque superficiali“. In tutti i casi in cui manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore deve applicarsi la disciplina sui rifiuti, che secondo l'articolo 185, Dlgs 152/2006 opera anche in relazione alle acque di scarico.
Ne consegue che, l'imputato pugliese che svolgeva attività di pulitura e confezionamento di ortaggi e raccoglieva le acque reflue derivanti in vasche — senza autorizzazione — , trattandosi di rifiuti, è stato condannato per gestione illecita e abbandono di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque reflue - Nozione di scarico ex articolo 75, Dlgs 152/2006 - Sistema stabile di collettamento - Necessità - Assenza - Disciplina sui rifiuti ex articolo 185, Dlgs 152/2006 - Applicabilità
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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