Rifiuti, per i veicoli fuori uso vale (anche) il Dlgs 209/2003
Rifiuti (Giurisprudenza)
In materia di disciplina sui rifiuti, sono ricompresi i veicoli “fuori uso” che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 209/2003 e la cui gestione va pertanto autorizzata.
La Suprema Corte ha con sentenza 10 agosto 2017 n. 39066 ripercorso la nozione di veicoli “fuori uso”, di cui all’articolo 3, Dlgs 209/2003. Rientrano nella fattispecie sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; sia quello destinato alla demolizione; sia quello che risulti in evidente stato di abbandono. Con la conseguenza che, laddove si verifichi una di queste condizioni, il veicolo va trattato come un rifiuto e in assenza di autorizzazioni si incorre nel reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006)
Nel caso in esame, l’imputato lombardo è stato condannato per il reato di trasporto abusivo di rifiuti speciali non pericolosi (pezzi di veicoli fuori uso destinati alla demolizione) in assenza del prescritto titolo abilitativo.
Rifiuti - Veicoli fuori uso - Nozione - Articolo 3, Dlgs 209/2003 - Condizioni di applicabilità regime rifiuti - Assenza titolo abilitativo - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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