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Rifiuti

Milano, 4 settembre 2017 - 14:34

Rifiuti, per i veicoli fuori uso vale (anche) il Dlgs 209/2003

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Costanza Kenda)

Rifiuti, per i veicoli fuori uso vale (anche) il Dlgs 209/2003

In materia di  disciplina sui rifiuti, sono ricompresi i veicoli “fuori uso” che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 del Dlgs 209/2003 e la cui gestione va pertanto autorizzata.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 10 agosto 2017 n. 39066 ripercorso la nozione di veicoli “fuori uso”, di cui all’articolo 3, Dlgs 209/2003. Rientrano nella fattispecie sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi; sia quello destinato alla demolizione; sia quello che risulti in evidente stato di abbandono. Con la conseguenza che, laddove si verifichi una di queste condizioni, il veicolo va trattato come un rifiuto e in assenza di autorizzazioni si incorre nel reato di gestione illecita di rifiuti (articolo 256, Dlgs 152/2006)

 

Nel caso in esame, l’imputato lombardo è stato condannato per il reato di trasporto abusivo di rifiuti speciali non pericolosi (pezzi di veicoli fuori uso destinati alla demolizione) in assenza del prescritto titolo abilitativo.

documenti di riferimento
Dlgs 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso

Sentenza Corte di Cassazione, 10 agosto 2017, n. 39066

Rifiuti - Veicoli fuori uso - Nozione - Articolo 3, Dlgs 209/2003 - Condizioni di applicabilità regime rifiuti - Assenza titolo abilitativo  - Gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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