Conversione Dl "Mezzogiorno", stretta su sacchetti di plastica ultraleggera
Imballaggi (Normativa in Cantiere)
Il recepimento della direttiva 2015/720/Ue sui sacchetti di plastica passa attraverso il Ddl di conversione del Dl 91/2017 approvato dal Senato il 26 luglio 2017.
Il nuovo articolo 9-bis inserito dal Ddl di conversione del Dl 91/2017 (Atto Senato 2860) da un lato implementa nel Dlgs 152/2016 la normativa già esistente sui sacchetti di plastica leggeri sostanzialmente confermando le norme già vigenti nei commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 296/2006, nonché nell'articolo 2 del Dl 2/2012 convertito dalla legge 28/2012. Vietata la commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero (spessore sotto i 50 micron) e di tutte le altre borse di plastica a meno che non siano riutilizzabili e abbiano determinati spessori fissati dalla norma. Possono circolare liberamente le borse di plastica biodegradabili e compostabili.
Dall'altro in recepimento della direttiva 2015/720/Ue sulla riduzione dei sacchetti di plastica leggeri, la norma introduce il nuovo articolo 226-ter del Dlgs 152/2006 che detta le regole per la progressiva riduzione dal 2018 al 2021 delle borse di plastica "ultraleggere" (sotto i 15 micron di spessore). Resta ferma la normativa sui materiali destinati al contatto con gli alimenti nonché il divieto di usare plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare. La disciplina in oggetto era stata espunta dal Ddl europea 2017 approvato dalla Camera lo scorso 20 luglio 2017.
Riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero - Modifiche alla direttiva 94/62/Ce
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