Sicurezza sul lavoro, per cronotachigrafo alterato doppia punizione
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Alterare il cronotachigrafo integra il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, così come la fattispecie ex Codice della strada, non potendosi configurare concorso apparente fra le norme.
La Suprema Corte ha con sentenza 12 luglio 2017, n. 34107 ha ricordato come l'articolo 437 Codice penale, che punisce il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sia un reato doloso di pericolo, con finalità di tutela differenti rispetto all'articolo 179, Codice della strada che invece sanziona chi circola con cronotachigrafo alterato. I Giudici escludono che si possa trattare di concorso apparente di norme e ritengono che si debbano applicare entrambe le norme.
Nel caso di specie, i Giudici annullano con rinvio la sentenza che aveva condannato l'imputato toscano solo ex articolo 179, Codice della strada. Rilevano infatti, che la fattispecie (alterazione del cronotachigrafo) possa integrare anche il reato di omissione di cautele antinfortunistiche, alla luce del fatto che le norme non sono in concorso apparente tra loro.
Sicurezza sul lavoro - Rimozione di cautele contro infortuni - Reato ex articolo 437, Codice penale - Cronotachigrafo alterato - Responsabilità amministrativa ex articolo 179, Codice della strada - Concorso apparente tra norme - Esclusione - Applicazione di entrambe le norme - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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