News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 18 luglio 2017 - 16:26

Sicurezza sul lavoro, per cronotachigrafo alterato doppia punizione

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Costanza Kenda)

 Sicurezza sul lavoro, per cronotachigrafo alterato doppia punizione

Alterare il cronotachigrafo integra il reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, così come la fattispecie ex Codice della strada, non potendosi configurare concorso apparente fra le norme.

 

La Suprema Corte ha con sentenza 12 luglio 2017, n. 34107 ha ricordato come l'articolo 437 Codice penale, che punisce il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sia un reato doloso di pericolo, con finalità di tutela differenti rispetto all'articolo 179, Codice della strada che invece sanziona chi circola con cronotachigrafo alterato.  I Giudici escludono che si possa trattare di concorso apparente di norme e ritengono che si debbano applicare entrambe le norme.

 

Nel caso di specie, i Giudici annullano con rinvio la sentenza che aveva condannato l'imputato toscano solo ex articolo 179, Codice della strada. Rilevano infatti, che la fattispecie (alterazione del cronotachigrafo) possa integrare anche il reato di omissione di cautele antinfortunistiche, alla luce del fatto che le norme non sono in concorso apparente tra loro.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 12 luglio 2017, n. 34107

Sicurezza sul lavoro - Rimozione di cautele contro infortuni - Reato ex articolo 437, Codice penale - Cronotachigrafo alterato - Responsabilità amministrativa ex articolo 179, Codice della strada  - Concorso apparente tra norme - Esclusione - Applicazione di entrambe le norme - Sussistenza

Dlgs 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo Codice della strada - Stralcio

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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