Abbandono rifiuti, confisca mezzo va giustificata
Rifiuti (Giurisprudenza)
Riconoscere la natura di mezzo utilizzato per la consumazione del reato di abbandono dei rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006) non è una motivazione sufficiente per disporre la confisca dello stesso.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione (sentenza 30133/2017) ha accolto il ricorso contro la confisca di un automezzo, ordinata dalla Corte di Appello di Napoli, utilizzato dal dipendente di una società di servizi cimiteriali per abbandonare rifiuti edilizi e organici (il ricorso contro la condanna del titolare della società è stato invece respinto).
Il reato contemplato dal comma 2 dell'articolo 256, ricorda la Suprema Corte, non prevede la confisca "obbligatoria" del mezzo utilizzato per la sua consumazione (così come previsto invece nel caso di trasporto illecito di rifiuti ai sensi dell'articolo 259).
La confisca "facoltativa" delle "cose" che sono servite a commettere il reato, ai sensi dell'articolo 240 C.p., è una misura di carattere cautelare – non punitivo — che tende a prevenire la commissione di nuovi reati. Il Giudice è quindi tenuto a motivarne le ragioni e tale onere non può considerarsi assolto con il solo riconoscimento della natura di "bene utilizzato per la consumazione del reato", visto che tale natura rappresenta un presupposto per l'applicazione della misura.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Mezzo utilizzato per la commissione del reato - Confisca non obbligatoria - Articolo 240, C.p. - Misura cautelare e non punitiva - Onere motivazionale del Giudice - Sussistenza
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