Smaltimento illecito, reato permane fino a rimozione rifiuti
Rifiuti (Giurisprudenza)
Nell'ipotesi di deposito "controllabile" di rifiuti pericolosi cui segue la omessa rimozione degli stessi nei tempi e modi previsti per il deposito "temporaneo", l'antigiuridicità del comportamento cessa solo con il regolare smaltimento.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 30192/2017) nel respingere un ricorso contro una sentenza di condanna per smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 1, lettera b, Dlgs 152/2006).
Secondo il ricorrente, condannato per aver smaltito rifiuti di amianto frammisti a terre e macerie tramite tombamento all'interno di un manufatto cementizio (abusivo), ai fini del tempus commissi delicti — e quindi della prescrizione — il reato avrebbe dovuto considerarsi "istantaneo".
La Suprema Corte è stata invece di diverso avviso e, richiamando un proprio precedente (sentenza 7386/2015), ha approvato l'operato del Tribunale di Milano che ha qualificato come "smaltimento" la condotta del ricorrente, “ciò che connota in termini di permanenza la stessa, atteso che si versa in un'ipotesi di deposito controllabile cui fa seguito l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'articolo 183, lettera bb), Dlgs n. 152 del 2006”. In tali ipotesi, l'antigiuridicità della condotta cessa solo con il regolare smaltimento dei rifiuti.
Rifiuti pericolosi - Smaltimento tramite tombamento - Deposito controllabile - Mancato rispetto deposito temporaneo - Reato - Articolo 256, comma 1, lettera b), Dlgs 152/2006 - Cessazione antigiuridicità - Regolare smaltimento - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Deposito "incontrollato" - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Permanenza - Centri di raccolta - Stoccaggio di rifiuti alla rinfusa - Non rientra - Autorizzazione regionale - Necessaria
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