Corte di Giustizia Ue, il danno è "ambientale" anche se autorizzato
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
Gli Stati membri non possono escludere la qualifica "ambientale" del danno che, seppur idoneo a incidere negativamente sullo stato delle acque, risulta coperto da un'autorizzazione conforme al diritto nazionale.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con una sentenza del 1° giugno 2017 in cui interpreta, su richiesta di un Giudice austriaco, la definizione di "danno ambientale" e, in particolare, di "danno alle acque", stabilita dall'articolo 2 della direttiva 2004/35/Ce.
Secondo la Giudice europeo, tale norma "dev'essere interpretata nel senso che osta" ad una disposizione nazionale la quale escluda, "in via generale e automatica", che il danno idoneo a incidere in modo significativamente negativo sullo stato ecologico o sul potenziale ecologico delle acque, sia qualificato come "danno ambientale", per il sol fatto di essere coperto da un'autorizzazione rilasciata conformemente al diritto nazionale medesimo.
Con riferimento all’articolo 17 (Applicazione nel tempo) della stessa direttiva, la Cge chiarisce poi che tale disciplina si applica ai danni ambientali verificatisi dopo il termine ultimo di recepimento (30 aprile 2007), anche se causati dalla gestione di impianti autorizzati e messi in funzione prima di tale data.
Responsabilità ambientale - Articolo 17, direttiva 2004/35/Ce - Applicabilità nel tempo - Articolo 2, direttiva 2004/35/Ce - Nozione di "danno ambientale" - Normativa nazionale che esclude il danno in presenza di autorizzazione - Incompatibilità - Ricorso alle vie legali in materia di diritto dell'ambiente - Legittimazione ad agire - Articolo 4, direttiva 2000/60/Ce - Effetto diretto
Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
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