News - Approfondimenti

Roma, 1 giugno 2017

Albo gestori ambientali: sulle domande per il solo esercizio dei transfrontalieri è proroga al 30 settembre 2017

Albo gestori ambientali

(Gianpietro Luciano - Esperto in legislazione sui rifiuti)

Esperto in materia di legislazione sui rifiuti

 

Il monitoraggio del sistema relativo all’Albo nazionale gestori ambientali, consente di censire due recentissime Deliberazioni (di cui una recante una  importante proroga per i trasporti transfrontalieri) e due Circolari.

Atti diversi ma tutti fondamentali per la corretta conduzione dei rapporti con l’Albo, soprattutto in questa delicata fase di implementazione delle disposizioni del nuovo Regolamento di cui al Dm 120/2014.

 

Di seguito se ne indicano gli estremi e se ne sintetizzano i contenuti.

Provvedimento

Argomento

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 22 marzo 2017, n. 4

Modifica prescrizioni provvedimenti d’iscrizione

Il Comitato nazionale, vista la deliberazione 11 settembre 2013, n. 2 come modificata dalla deliberazione  10 febbraio 2016, n. 1 e, in particolare, l’articolo 9-bis il quale prevede che i provvedimenti di iscrizione, di variazione e di rinnovo siano acquisiti elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo, ha provveduto a sostituire, per ciascuna categoria di iscrizione, le prescrizioni riguardanti la tenuta e la conservazione dei provvedimenti riportate nei medesimi.

In particolare, i provvedimenti di iscrizione relativi alle categorie del trasporto, dalla 1 alla 6, devono riportare la seguente prescrizione: “durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento di iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dpr 28 dicembre n. 445, con la quale si attesta  che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo nazionale gestori ambientali”. Per la categoria 1, relativamente alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto Dm 8 aprile 2008, si precisa che il provvedimento, acquisito elettronicamente con le indicate modalità, deve essere conservato presso il centro di raccolta stesso.

Analogamente, questa deliberazione modifica le prescrizioni dei provvedimenti anche delle categorie di iscrizione degli intermediari (categoria 8), al pari di quelle delle attività di bonifica dei beni contenenti amianto (categoria10) e della bonifica dei siti contaminati (categoria 9)  precisando che per la categoria degli intermediari il provvedimento, sempre acquisito telematicamente dal portale, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto, mentre per le categorie delle bonifiche il provvedimento va conservato  presso il cantiere  ove si svolgono le attività di bonifica  dei siti oggetto dell’iscrizione.

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 2 maggio 2017, n. 5

Proroga al 30 settembre 2017 per la domanda di iscrizione per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri

(termine previsto dall’articolo 5, comma 1, deliberazione 13 luglio 2016, n. 3)

Ulteriore proroga del termine per presentare la nuova domanda  di iscrizione all’Albo per le imprese che intendono esercitare il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri iscrivendosi alla categoria 6 di cui all’articolo 8, comma 1, lettera f), Dm 3 giugno 2014, n. 120.

Più precisamente, il Comitato Nazionale  stabilisce che le imprese in possesso della ricevuta di iscrizione emessa in applicazione della normativa previgente alla Deliberazione n.3/2016, hanno tempo fino al 30 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione. La scadenza prorogata risiedeva nel 15 maggio 2017.

Il pregresso vede la  deliberazione 13 luglio 2016, n. 3 recante criteri, requisiti e modalità per l’iscrizione all’Albo  nella categoria 6 per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, come modificata dalla deliberazione 23 gennaio 2017, n. 1 con la quale era stato fissato al 15 maggio 2017 il termine ultimo  per le imprese in possesso della ricevuta d’iscrizione rilasciata in applicazione delle abrogate deliberazioni 22 dicembre 2010, n. 3 e 16 gennaio 2012, n. 1. Si aggiunge  la propria recente Circolare n.149 del 2 febbraio con la quale sono state adottate disposizioni attuative attinenti alla documentazione per l’iscrizione in categoria 6.

 

Circolare Albo nazionale gestori ambientali 6 aprile 2017, n. 411

Rinnovo dell’iscrizione nelle categorie 1, 4, 5 e rapporti in essere

Il Comitato nazionale fornisce chiarimenti in ordine ai rapporti in essere di una impresa iscritta in una determinata categoria e relativa classe, qualora, in sede di rinnovo dell’iscrizione, debba posizionarsi, in applicazione dei diversi requisiti previsti dalla deliberazione 3 novembre 2016, n. 5 (in vigore dal 1° febbraio 2017), in una diversa classe o sottocategoria specifica rispetto alle precedenti.

Il Comitato, al verificarsi delle indicate fattispecie ritiene che il rinnovo non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto in ordine ai rapporti già in essere con i terzi fino al termine dei rapporti medesimi.

Circolare Albo nazionale gestori ambientali 6 aprile 2017, n. 413

Presentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione

Il Comitato richiama quanto stabilisce l’articolo 22, comma 1, Dm 120/2014: le imprese e gli enti iscritti all’Albo devono presentare istanza di rinnovo ogni 5 anni, a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione, presentando un’autocertificazione, resa alla Sezione regionale o provinciale ai sensi del Dpr 445/2000, con la quale si attesta la permanenza dei requisiti previsti.

Lo stesso articolo 22 dispone, al comma secondo, che la domanda di rinnovo dell’iscrizione deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione.

Il Comitato con la Circolare in esame interviene proprio su questo ultimo punto chiarendo che tale termine è finalizzato a consentire alla Sezione l’espletamento dell’istruttoria relativa al rinnovo dell’iscrizione senza che si crei una interruzione temporale tra l’iscrizione ed il rinnovo stesso.

Pertanto, tali domande di rinnovo dell’iscrizione possono essere accolte solo se presentate nell’arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento dovendo tener conto anche della validità temporale delle autocertificazioni presentate dall’impresa stessa.

Quindi, le istanze di rinnovo presentate prima del termine fissato saranno oggetto di un provvedimento di rigetto.

Invece, ove la domanda di rinnovo venga presentata successivamente al l’indicato termine di cinque mesi, il rinnovo dell’iscrizione potrà essere ottenuto oltre il termine di scadenza dell’iscrizione (dovendo tener conto dei tempi necessari per il relativo procedimento).

Ne deriva che, una volta scaduto tale termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo, le attività oggetto dell’iscrizione non potranno essere svolte.

In sintesi, il rinnovo potrà essere presentato oltre il termine suindicato ma sull’impresa ricade l’eventuale rischio di non ottenere entro il termine previsto il provvedimento di rinnovo.

Analogamente tale regola sarà applicata al rinnovo dell’iscrizione nella categoria 2-bis per la quale le imprese e gli enti iscritti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, presentano la comunicazione di rinnovo dell’iscrizione ogni dieci anni.

 

 

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598