News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 22 maggio 2017

Trasporto rifiuti ferrosi, se occasionale non è reato

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Costanza Kenda)

Trasporto rifiuti ferrosi, se occasionale non è reato

Il reato di gestione illecita di rifiuti ha tra i requisiti che la condotta posta in essere debba essere qualificata come "attività", e come tale formata da un complesso di azioni che non possono coincidere con la condotta assolutamente occasionale.

 

La Corte di Cassazione ha con sentenza 16 maggio 2017, n. 24115 ripercorso il proprio indirizzo circa la condotta integrante il reato di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006. La Corte ritiene che, seppur sia sufficiente anche una sola condotta per integrare la fattispecie criminosa di cui sopra, questa debba essere costituita da una "attività", escludendo  la condotta caratterizzata da assoluta occasionalità.

 

Nel caso concreto, l'imputato lombardo, condannato per aver trasportato 100 kg di materiale ferroso in mancanza della prescritta autorizzazione, si è visto riconoscere il carattere occasionale della condotta e pertanto la sentenza impugnata è stata rinviata.

 

 

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 16 maggio 2017, n. 24115

Rifiuti - Trasporto materiali ferrosi - Condotta occasionale - Sussistenza-  Gestione illecita ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Insussistenza

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598