Trasporto rifiuti ferrosi, se occasionale non è reato
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il reato di gestione illecita di rifiuti ha tra i requisiti che la condotta posta in essere debba essere qualificata come "attività", e come tale formata da un complesso di azioni che non possono coincidere con la condotta assolutamente occasionale.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 16 maggio 2017, n. 24115 ripercorso il proprio indirizzo circa la condotta integrante il reato di cui all’articolo 256, Dlgs 152/2006. La Corte ritiene che, seppur sia sufficiente anche una sola condotta per integrare la fattispecie criminosa di cui sopra, questa debba essere costituita da una "attività", escludendo la condotta caratterizzata da assoluta occasionalità.
Nel caso concreto, l'imputato lombardo, condannato per aver trasportato 100 kg di materiale ferroso in mancanza della prescritta autorizzazione, si è visto riconoscere il carattere occasionale della condotta e pertanto la sentenza impugnata è stata rinviata.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Trasporto materiali ferrosi - Condotta occasionale - Sussistenza- Gestione illecita ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Insussistenza
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