Legittima bonifica tarata su obiettivi Csr più bassi delle Csc
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
La specifica condizione dei luoghi può giustificare l'adozione di obiettivi di bonifica (concentrazioni soglie di rischio - Csr) più bassi delle concentrazioni soglie di contaminazione - Csc.
Lo ha precisato il Tar Piemonte nella sentenza 13 aprile 2017, n. 486 che ha respinto i ricorsi di una società contro la determina di approvazione di una analisi di rischio adottata nell'ambito di un procedimento di bonifica di un'area nella Provincia di Alessandria. L'impostazione del progetto operativo di bonifica era fatta su obiettivi di concentrazioni soglia di rischio (Csr) individuate con la citata analisi di rischio risultati, nel corso dell'istruttoria procedimentale inferiori (in relazione all'arsenico, al cloroformio e al triclorometano) ai parametri normativi relativi alle concentrazioni soglie di contaminazione (o Csc). La discrasia tra i due parametri è possibile in quanto conseguente a metodiche di analisi e ad oggetti di indagine non omogenei.
La circostanza è supportata dalla normativa: il Dlgs 152/2006 (articoli 240 e 242), infatti, pur prevedendo che l'obbligo dell'intervento di bonifica sorga (considerando il sito "contaminato") quando gli inquinanti sono superiori ai limiti fissati per entrambi i parametri (Csr e Csc), non impone in alcun punto una gradazione tra gli stessi tale per cui le Csr debbano porsi necessariamente al di sopra delle Csc.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Danno ambientale e bonifiche - Progetto di bonifica - Analisi di rischio - Articoli 240 e 242 del Dlgs 152/2006 - Impostazione del progetto su concentrazioni soglie di rischio inferiori a concentrazioni soglie di contaminazione - Legittimità - Sussistenza
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