Servizio idrico, gestione autonoma del Comune solo se più efficiente
Acque (Giurisprudenza)
Affinché un Comune possa proseguire la gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma è necessario dimostrare la maggiore efficienza di gestione della risorsa idrica ai sensi del Dlgs 152/2006.
Il Tar Lombardia nella sentenza 15 marzo 2017 n. 371 ha rigettato il ricorso di un Comune del bresciano che non era stato autorizzato dall'Ufficio d'Ambito alla prosecuzione in autonomia alla gestione del servizio idrico integrato. Per i Giudici affinché il Comune possa proseguire nella gestione occorre siano rispettate le condizioni dell'articolo 147 comma 2-bis del Dlgs 152/2006 che ha lo scopo di individuare un punto di equilibrio tra efficienza del servizio, libertà di organizzazione dello stesso, e tutela degli interessi pubblici sovraordinati.
In particolare occorre siano rispettate tre condizioni: approvvigionamento idrico di pregio; la tutela del corpo idrico; utilizzo efficiente della risorsa idrica (stato degli impianti, livello di prelievo e dispersione della risorsa idrica, necessità di investimento per il miglioramento della rete, costo del servizio. Per i Giudici non è stato dimostrato dal Comune che con la prosecuzione della gestione autonoma vi sarebbe un utilizzo della risorsa idrica più efficiente di quello che si potrebbe ottenere con la gestione unitaria. Il Comune, d'altra parte, non ha chiarito la possibilità di effettuare tutti gli investimenti necessari nel rispetto del vincolo di copertura integrale dei costi tramite tariffa.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque - Servizio idrico integrato - Articolo 147 del Dlgs 152/2006 - Prosecuzione da parte del Comune del servizio in forma autonoma - Condizioni - Uso più efficiente della risorsa idrica rispetto alla gestione unitaria per Ambiti - Necessità
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