Emissioni moleste, accertamento data reato non rileva
Aria (Giurisprudenza)
La data di accertamento del reato di emissioni di gas e fumi molesti da attività produttiva ex articolo 674, Codice penale, non rileva se non corrisponde a quella di cessazione delle emissioni.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nell'ordinanza 28 marzo 2017, n. 15441 che ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un'attività nella Regione Puglia condannato ex articolo 674, del Codice penale. La contravvenzione prevista da tale articolo quando ha per oggetto l'illegittima emissione di gas, di vapori, di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all'esercizio di attività economiche è illecito permanente non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile.
Pertanto la data di accertamento del reato non assume rilevanza se essa non corrisponde a quella di cessazione delle emissioni. La Corte inoltre ha ribadito che il gestore dell'attività è colui che materialmente pone in essere la condotta causalmente produttiva delle emissioni (soprattutto se l'attività è munita di autorizzazione alla emissione dei fumi in atmosfera).
Aria - Emissioni moleste - Articolo 674 del Codice penale - Natura permanente dell'illecito - Sussistenza - Data di accertamento del reato - Mancata corrispondenza con quella di cessazione delle emissioni - Rilevanza - Insussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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