Sicurezza sul lavoro, cronotachigrafo alterato sanzionato penalmente
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
L'alterazione di un cronotachigrafo su un veicolo, da parte del datore, è da considerarsi omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (articolo 437 C.p.), e non mera violazione amministrativa ex Codice della strada.
La Suprema Corte ha con sentenza 22 marzo 2017, n. 13937 ha ricordato come l'articolo 437 Codice penale, che punisce il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sia un reato di pericolo, per la cui sussistenza è irrilevante il verificarsi dell’infortunio stesso. Nel caso di alterazione di cronotachigrafo da parte del datore, si applica il Codice penale e non l’articolo 179, Codice della strada che invece sanziona chi circola, quindi il conducente del veicolo.
Nel caso di specie, i Giudici confermano la condanna del datore piemontese per l’alterazione del cronotachigrafo su un veicolo, essendo a lui imputabile la violazione del disposto penalistico e non al conducente del veicolo la violazione amministrativa.
Sicurezza sul lavoro - Rimozione di cautele contro infortuni - Reato ex articolo 437, Codice penale - Crontachigrafo alterato - Responsabilità datore - Sussistenza - Responsabilità amministrativa ex articolo 179, Codice della strada - Negazione
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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