Cassazione, l'effettuata bonifica non salva da discarica non autorizzata
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
Avere effettuato l'attività di bonifica di un sito inquinato ai sensi dell'articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006 non fa scattare la non punibilità per l'illecito di discarica non autorizzata ex articolo 256, comma 3.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 9 febbraio 2017, n. 6027. Secondo il ricorrente la speciale causa di non punibilità ex articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006 per il soggetto ha effettuato la bonifica del sito inquinato si applicherebbe non solo all'inquinamento ex articolo 257, comma 1 dello stesso Codice ambientale e alle contravvenzioni ambientali previste da altre leggi ma anche agli illeciti contenuti in altre disposizioni del Dlgs 152/2006 che non siano l'articolo 257, ad esempio, come nel caso di specie per l'illecito di discarica non autorizzata ex articolo 256, comma 3 del Codice ambientale.
I Supremi Giudici non sono d'accordo. Il chiaro dettato dell'articolo 257, comma 4 del Dlgs 152/2006 prevede che la causa di non punibilità scatti solo per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento del sito, ma non possa mai operare per le fattispecie dell'articolo 256 in quanto esse ricadono nello stesso Dlgs 152/2006 che non è una "altra legge" ma la medesima norma che contiene l'articolo 257.
Sito inquinato - Effettuata attività di bonifica - Articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006 - Effetti - Condizione di non punibilità di contravvenzioni ambientali - Applicabilità all'illecito di discarica non autorizzata - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Esclusione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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