Albo gestori, concordato compatibile con iscrizione se c’è continuità aziendale
Albo gestori ambientali (Prassi)
![Parole chiave](../../../img/common/keywords.gif)
![Albo gestori, concordato compatibile con iscrizione se c’è continuità aziendale](/imgbank/news_home_thumb/shutterstock_30055426.jpg)
Il veto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori dei soggetti in stato di liquidazione non si applica nel caso di procedure concorsuali finalizzate alla continuazione dell'attività d’impresa.
A dirlo il Comitato nazionale dell'Albo gestori (circolare 8 febbraio 2017, n. 172) che, su richiesta di alcune Sezioni regionali, ha chiarito che il regolamento dell'Albo, laddove vieta l’iscrizione ai soggetti che si trovano "in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera" (articolo 10, comma 2, lettera g) del Dm 120/2014), deve essere applicato "secondo la dizione letterale" e, quindi, laddove la procedura abbia "finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie".
Qualora le finalità della procedura siano invece subordinate alla continuazione dell'impresa – ed è questo il caso delle aziende in stato di concordato con continuità aziendale, procedura che differisce dalle procedure concorsuali "tradizionali" visto che privilegia la conservazione dell'attività aziendale — il veto non scatta, a condizione che la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non sia più soggetta ad opposizione.
Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Soggetti in stato di concordato con continuità aziendale
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941