Albo gestori, concordato compatibile con iscrizione se c’è continuità aziendale
Albo gestori ambientali (Prassi)


Il veto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori dei soggetti in stato di liquidazione non si applica nel caso di procedure concorsuali finalizzate alla continuazione dell'attività d’impresa.
A dirlo il Comitato nazionale dell'Albo gestori (circolare 8 febbraio 2017, n. 172) che, su richiesta di alcune Sezioni regionali, ha chiarito che il regolamento dell'Albo, laddove vieta l’iscrizione ai soggetti che si trovano "in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera" (articolo 10, comma 2, lettera g) del Dm 120/2014), deve essere applicato "secondo la dizione letterale" e, quindi, laddove la procedura abbia "finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie".
Qualora le finalità della procedura siano invece subordinate alla continuazione dell'impresa – ed è questo il caso delle aziende in stato di concordato con continuità aziendale, procedura che differisce dalle procedure concorsuali "tradizionali" visto che privilegia la conservazione dell'attività aziendale — il veto non scatta, a condizione che la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non sia più soggetta ad opposizione.
Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Soggetti in stato di concordato con continuità aziendale
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