Informazione ambientale, per Ue include effetti di azioni
Disposizioni trasversali/Aua (Giurisprudenza)
L'accesso del pubblico ai dati relativi agli effetti del rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente, che rappresentano "informazioni sulle emissioni nell'ambiente" ai sensi della direttiva 2003/4/Ce, non può essere respinto.
A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea nella sentenza del 23 novembre 2016 (causa C-442/14) in cui interpreta l'articolo 4 (Eccezioni) della direttiva 2003/4/Ce (Direttiva sull'accesso del pubblico all’informazione ambientale), chiarendo, preliminarmente, che il rilascio nell'ambiente di prodotti fitosanitari o di biocidi, purché "effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di utilizzo", rientra tra le "emissioni nell'ambiente" disciplinate dalla direttiva.
Le "informazioni sulle emissioni nell'ambiente", non denegabili per motivi di riservatezza, comprendono non solo la natura, la quantità, la data e il luogo delle emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti del rilascio sull'ambiente, siano essi ricavati da studi sul campo, di laboratorio o di traslocazione.
Nel caso di informazioni la cui divulgazione "arrecherebbe" pregiudizio alla riservatezza (di dati personali, commerciali o industriali), alla protezione di chi ha fornito le informazioni o alla tutela dell'ambiente, devono essere divulgati solo i dati pertinenti (ove possibile).
Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/Ce — Articolo 4, paragrafo 2 — Accesso del pubblico all'informazione — Nozione di "informazioni sulle emissioni nell'ambiente" — Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi — Riservatezza — Tutela degli interessi industriali e commerciali
Accesso del pubblico all'informazione ambientale
Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
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