Emissioni, molestie olfattive da attività autorizzata sono reato
Aria (Giurisprudenza)
Integrano il reato dell'articolo 674, Codice penale le "molestie olfattive" da attività produttiva autorizzata che siano idonee a recare molestia o fastidio alle persone secondo un criterio di "stretta tollerabilità".
La Corte di Cassazione nella sentenza 18 gennaio 2017, n. 2240 conferma l'orientamento in materia di "getto pericoloso di cose" con riguardo alle emissioni da attività produttiva autorizzata consolidato da Cassazione 2745/2008). Poiché non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, in caso di "molestie olfattive" da attività comunque autorizzata spetta al Giudice penale valutare la legittimità delle emissioni alla stregua del criterio della "stretta tollerabilità".
Inoltre, sebbene occorre provare una attitudine concreta delle emissioni a molestare persone, è sufficiente l'apprezzamento diretto delle conseguenze moleste delle emissioni da parte anche solo di alcune persone che consente al Giudice di trarre elementi per ritenere sussistente il reato anche se alcune delle persone non le abbiano percepite e senza che sia necessario un accertamento tecnico.
Aria - Attività produttiva - Autorizzazione alle emissioni - Rispetto dei limiti - Molestie olfattive - Assenza di una normativa e di valori limite in materia di odori - Configurabilità del reato ex articolo 674 Codice penale - Idoneità delle emissioni a recare fastidio alle persone - Sussistenza - Valutazione - Criterio della “stretta tollerabilità
Reato ex articolo 674, C.p. - Emissioni di vapori, gas e fumi - Molestie olfattive provocate da impianto industriale autorizzato - Configurabilità - Condizioni
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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