End of waste, Regioni obbligate a valutare criteri "residuali"
Rifiuti (Giurisprudenza)
La mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi al recupero di determinati rifiuti comporta il potere e il dovere della Regione di procedere, in sede autorizzativa, a una decisione "caso per caso".
Secondo il Tar Veneto (sentenza 1422/2016), nel caso in cui la sostanza ottenuta dal trattamento del rifiuto soddisfi le quattro condizioni stabilite dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 per la cessazione della qualifica come rifiuto (cd. "end of waste"), l'autorità regionale competente deve considerarsi obbligata a rilasciare l'autorizzazione ordinaria all'impianto di recupero (anche in regime di Aia) ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 dello stesso "Codice ambientale".
Tale approccio ermeneutico, confermato anche dal MinAmbiente con la nota 10045/2016, risulta valido a patto che per la specifica tipologia di rifiuto non siano già stati definiti criteri europei o nazionali, ed è applicabile anche alle autorizzazioni regionali che, come nel caso giunto in giudizio, riguardano impianti sperimentali di recupero.
Rifiuti - Criteri "End of waste" - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Assenza di regolamenti Ue o decreti ministeriali per determinati rifiuti - Autorità regionale - Dovere di procedere a valutazione, analisi e decisione casistica - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ("End of waste") - Applicazione dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
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