Albo gestori, chiarimenti su idoneità tecnica per bonifiche
Albo gestori ambientali


I consorzi che svolgono attività imprenditoriale diretta possono iscriversi nelle categorie 9 (bonifica siti) e 10 (bonifica beni contenenti amianto) dimostrando la disponibilità esclusiva delle attrezzature di proprietà dei consorziati.
A tal fine, precisa il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali nella circolare 12 dicembre 2016, n. 1201, le attrezzature devono essere cedute al consorzio con contratto di locazione ai sensi della delibera 2/2006.
La circolare precisa poi che resta comunque ferma la necessaria dimostrazione degli altri requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti dal Dm 120/2014 (regolamento dell'Albo gestori) e, con specifico riferimento alle richieste di iscrizione nella categoria 9, classe A (bonifica sui materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), la dimostrazione del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica (si veda la delibera 1/2013).
Requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - Bonifica dei siti - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 5/2001
Categorie 9, bonifica siti, e 10, bonifica beni contenenti amianto - Iscrizione - Disponibilità attrezzature minime
Iscrizione all'Albo nelle categorie 9 e 10 - Chiarimenti in merito alla dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica per i consorzi
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