Spandimento acque di vegetazione, "ruscellamento" legittima sequestro
Rifiuti
Confermato il sequestro preventivo di un'area sulla quale erano state distribuite le acque di vegetazione di un frantoio che, a causa dell'eccessivo carico idraulico, erano poi defluite nei terreni sottostanti.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 17 novembre 2016, n. 48596), visto che l'abbandono incontrollato di liquami ben configura il fumus del reato di gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), è legittima in tali ipotesi la misura cautelare.
Il Tribunale di Potenza ha ben agito anche nel ritenere sussistente il periculum in mora, ai fini cautelari, alla luce della semplice possibilità che la disponibilità del terreno in capo all'azienda potesse determinare un aggravamento delle conseguenze del reato.
Il protrarsi di tale illecita condotta di deposito incontrollato, conclude la Suprema Corte, "ove non impedita dal vincolo cautelare avrebbe sicuramente determinato il protrarsi del ruscellamento vietato".
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Acque di vegetazione - Spandimento su terreno agricolo - Eccessivo carico idraulico - Ruscellamento - Reato - Deposito incontrollato di rifiuti liquidi - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sequestro area - Periculum in mora - Legittimità
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