Emissioni in aria, limiti irrilevanti per attività non industriali
Aria
In materia di emissioni moleste di vapori, quando non sono prodotte nell’ambito di attività industriali, la fattispecie penale è integrata indipendentemente dal superamento dei valori soglia.
La Suprema Corte con sentenza 3 novembre 2016, n. 46149 ha sottolineato come il reato di getto di cose pericolose di cui all’articolo 674 Codice penale, nel caso di emissioni non prodotte nell’ambito di attività industriali o comunque autorizzate, sia integrabile senza dover fare riferimento al superamento di valori stabiliti da parametri normativi.
Nel caso in esame, l’imputato piemontese aveva sversato un disinfettante in un cortile privato, provocando molestie olfattive alle persone offese. La Corte conferma la condanna, non potendo verificare se la condotta abbia o meno superato limiti di legge fissati per le attività soggette ad autorizzazione.
Emissioni atmosferiche - Attività non industriale - Molestie alle persone derivanti da vapori - Irrilevanza superamento limiti di legge - Reato di getto di cose pericolose ex articolo 674 del Codice penale - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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