News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 24 novembre 2016

Scarico industriale, superamento soglie integra sempre reato

Acque

(Francesco Petrucci)

Scarico industriale, superamento soglie integra sempre reato

Nell'ambito degli scarichi industriali, il superamento delle soglie tabellari individuate dalla Parte Terza del Codice ambientale integra sempre e in ogni caso il reato ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006.

 

La Corte di Cassazione nella sentenza 3 novembre 2016, n. 46152 ha confermato la condanna del legale rappresentante di una ditta di Peschiera Borromeo (MI) che esercitava attività di trattamento superficiale di metalli (nella specie nichel e rame) per avere effettuato scarico in fognatura di reflui contenenti tali inquinanti superando le soglie previste dalla tabella 5 dell'allegato 5 della Parte terza del Dlgs 152/2006 integrando il reato dell'articolo 137, comma 5 dello stesso Codice.

 

Non vi sono eccezioni nella norma penale, il reato è integrato sempre e comunque se sono superati i limiti tabellari, quale che sia l'operazione svolta attraverso il sistema di depurazione. Ciò che integra il reato, precisano i Supremi Giudici è l'immissione di acque provenienti da attività di tipo produttivo nella rete fognaria: ciò può avvenire, come nel caso di specie, anche attraverso l'utilizzo di linee in cui dovrebbero confluire solo acque domestiche e pluviali.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Sentenza Corte di Cassazione 3 novembre 2016, n. 46152

Acque - Scarichi industriali - Scarico in pubblica fognatura con superamento dei limiti tabellari della tabella 3, allegato 5, Parte terza Dlgs 152/2006 - Configurabilità del reato ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Sempre e in ogni caso - Sussistenza

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