Scarico industriale, superamento soglie integra sempre reato
Acque
Nell'ambito degli scarichi industriali, il superamento delle soglie tabellari individuate dalla Parte Terza del Codice ambientale integra sempre e in ogni caso il reato ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione nella sentenza 3 novembre 2016, n. 46152 ha confermato la condanna del legale rappresentante di una ditta di Peschiera Borromeo (MI) che esercitava attività di trattamento superficiale di metalli (nella specie nichel e rame) per avere effettuato scarico in fognatura di reflui contenenti tali inquinanti superando le soglie previste dalla tabella 5 dell'allegato 5 della Parte terza del Dlgs 152/2006 integrando il reato dell'articolo 137, comma 5 dello stesso Codice.
Non vi sono eccezioni nella norma penale, il reato è integrato sempre e comunque se sono superati i limiti tabellari, quale che sia l'operazione svolta attraverso il sistema di depurazione. Ciò che integra il reato, precisano i Supremi Giudici è l'immissione di acque provenienti da attività di tipo produttivo nella rete fognaria: ciò può avvenire, come nel caso di specie, anche attraverso l'utilizzo di linee in cui dovrebbero confluire solo acque domestiche e pluviali.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque - Scarichi industriali - Scarico in pubblica fognatura con superamento dei limiti tabellari della tabella 3, allegato 5, Parte terza Dlgs 152/2006 - Configurabilità del reato ex articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006 - Sempre e in ogni caso - Sussistenza
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