Aia ed emissioni industriali, dal MinAmbiente nuovi chiarimenti
Ippc/Aia
Il Dicastero ambientale ha pubblicato nuovi criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 46/2014.
I nuovi criteri, contenuti nella nota 14 novembre 2015, prot. n. 27569 (che integrano quelli già forniti con le circolari MinAmbiente 22295/2014 e 12422/2015), recano indicazioni su nove differenti tematiche della disciplina, che spaziano dall'individuazione della capacità produttiva delle installazioni alle fasi successive alla cessazione definitiva delle attività, dai controlli sui soggetti esclusi dalla relazione di riferimento al procedimento di riesame per adeguamento alle conclusioni sulle Bat.
Tra i "casi particolari" contenuti nel documento, il MinAmbiente sottolinea come le aziende di trattamento rifiuti che possono usufruire del regime semplificato (articolo 216, Dlgs 152/2006), nel caso di Aia rilasciata ed aggiornata, non debbano pagare l'iscrizione al registro né prestare la garanzia finanziaria prevista per il regime semplificato. Tali incombenze possono essere richieste, transitoriamente fino all'aggiornamento dell’autorizzazione, solo nel caso di variazioni post Aia delle attività di trattamento che usufruiscono del regime semplificato.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
Aia - Modifiche introdotte da Dlgs 46/2014 sulle emissioni industriali - Criteri su modalità applicative della disciplina
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