Abbandono rifiuti, ordinanza urgente competenza del Sindaco
Rifiuti
In caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti l'ordinanza urgente di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi ex articolo 192, Dlgs 152/2006, è di competenza del Sindaco anche in caso di Unione di Comuni.
Lo ricorda il Tar Emilia Romagna nella sentenza 6 settembre 2016, n. 255 che ha annullato il provvedimento urgente di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi emanato da un dirigente ai sensi del Codice ambientale (articolo 192 del Dlgs 152/2006). I Giudici hanno ricordato che sebbene l'articolo 107 del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti locali) attribuisca l'attività di gestione ai dirigenti, l'ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi compete al Sindaco, in virtù del carattere di specialità dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006.
Il Tar ha precisato inoltre che tale potere non viene meno neanche nel caso di Unione di Comuni dato che le Unioni operano una unificazione a livello di uffici o organi di gestione amministrativa o tecnico-operativa ma non determinano alcun trasferimento di poteri degli organi di indirizzo politico come il Sindaco (vedi articolo 32, Dlgs 267/2000).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono di rifiuti- Ordinanza contingibile e urgente ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Competenza del Sindaco - Anche nel caso di Unione di Comuni - Sussistenza
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