Veicolo aziendale abbandonato, sanzione è penale
Rifiuti
L'abbandono di un veicolo intestato a un’impresa e quindi qualificabile come "bene aziendale", per la Corte di Cassazione, configura pacificamente il reato sanzionato dall'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006.
Il reato in questione, ricorda la Suprema Corte nella sentenza 38823/2016, può essere commesso solo dai "titolari di imprese" e uno degli indici rivelatori del fatto che il soggetto attivo non agisca come privato cittadino, è dato proprio dalla "natura e provenienza dei materiali dismessi". Quando l'abbandono riguarda un "bene aziendale", di conseguenza, il reato è da considerarsi pacificamente integrato.
La Cassazione non concorda invece con il Tribunale di Sassari che ha escluso l'avvenuta cessione del mezzo a un soggetto privato, pur testimoniata dal ricorrente e da un soggetto terzo, a causa dell'assenza di qualunque riscontro documentale dell'operazione. Ai sensi del Codice civile, ricorda invece la Suprema Corte, il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del consenso delle parti, mentre la trascrizione dell'atto nell'ufficio del Pubblico registro automobilistico (Pra) rappresenta soltanto un mezzo di pubblicità (e non un requisito di validità dell'operazione).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Abbandono - Veicolo aziendale - Sanzione penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Applicabilità
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