Bonifiche, solo progetti "approvati" escludono sanzioni
Danno ambientale e bonifiche
La mancata prova dell'approvazione del progetto di bonifica, per la Corte di Cassazione, osta all'applicabilità della condizione di non punibilità prevista dall'articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006.
L'intervenuta approvazione del progetto di bonifica, ricorda la Suprema Corte nella sentenza 38725/2016, rappresenta una condicio sine qua non per l'applicabilità della disposizione che esclude la punibilità per la condotta di inquinamento del suolo (e per le altre contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento) nel caso di osservanza dei progetti di bonifica "approvati".
Confermata quindi la punibilità per il ricorrente in giudizio, già condannato dal Tribunale di Cassino per abbandono dei rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), che aveva sostenuto in giudizio, senza alcuna prova, di aver effettuato tutti i procedimenti di bonifica previsti dal "Codice ambientale" (articoli 242 e seguenti).
Nel caso specifico, oltretutto, sul sito non era stato effettuato alcun carotaggio e quindi risultava mancare un altro elemento oggettivo per l'applicazione della non punibilità, ossia l'intervenuta verifica della assenza di inquinamento o contaminazione dell'area.
Abbandono di rifiuti - Proprietario del terreno - Committente - Sanzionabilità - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Bonifica di siti contaminati - Condizione di non punibilità - Articolo 257, comma 4, Dlgs 152/2006 - Approvazione del procedimento di bonifica - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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