Emissioni senza autorizzazione, illecito indipendente da inizio attività
Aria
Il reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 è illecito permanente formale e di pericolo che non richiede che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio.
La Cassazione (sentenza 1° settembre 2016, n. 36115) conferma l'orientamento sull'illecito amministrativo dell'articolo 279, comma 1, del Dlgs 152/2006 relativo all'esercizio di uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione, o nel continuare l'esercizio ad autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, confermando la condanna del titolare di una attività di fabbro localizzata in Campania il quale esercitava tale attività senza la prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Trattasi, hanno ricordato i Supremi Giudici di reato permanente, formale e di pericolo che non richiede neanche che l'attività inquinante abbia avuto un effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa all'attività di controllo degli Organi di vigilanza. Come reato di mera condotta la sua ratio si ravvisa nella necessità che la P.A. possa esercitare la verifica preventiva su attività potenzialmente dannose per l'ambiente.
Aria - Emissioni in atmosfera - Esercizio di attività senza autorizzazione - Illecito ex articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006 - Natura - Reato permanente formale e di pericolo - Configurabilità - Esercizio effettivo dell’attività inquinante - Necessità - Insussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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