Emissioni in aria: se moleste, sono illecite anche sub autorizzazione
Aria
In materia di emissioni moleste di vapori, la fattispecie penale è integrata indipendentemente dal superamento dei valori soglia, quando malgrado l’autorizzazione si provocano molestie alle persone.
La Suprema Corte con sentenza 31 agosto 2016, n. 35854 ha sottolineato come il reato di getto di cose pericolose di cui all’articolo 674 Codice penale sia integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici.
Nel caso in esame, la società imputata — un autolavaggio umbro — era sì dotata delle prescritte autorizzazioni, ma le persone residenti nelle vicinanze venivano comunque molestate dai vapori emessi, con conseguente rilevanza penale del fatto.
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Emissioni atmosferiche - In presenza di autorizzazione ma con superamento limiti di legge - Molestie alle persone derivanti da vapori - Reato di getto di cose pericolose ex articolo 674 del Codice penale - Sussistenza
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