Nuovo Codice appalti, garanzia provvisoria anche se non prevista da bando
Appalti e acquisti verdi
Anche nel silenzio del bando di gara è dovuto il pagamento della garanzia provvisoria ex articolo 93, Dlgs 50/2016 prevista per mancata conclusione del contratto dopo l'aggiudicazione.
Il Consiglio di Stato ribadisce (sentenza 31 agosto 2016, n. 3755) la ratio dell'articolo 93 del Dlgs 50/2016 (nuovo Codice contratti pubblici) che prevede, a garanzia della serietà dell'offerta presentata, l'obbligo di prestare la cauzione che copre il caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo che il partecipante si è aggiudicato l'appalto. Nel caso di specie l'aggiudicatario dell'appalto dopo avere saputo di essere finito primo in graduatoria si era rifiutato di sottoscrivere il contratto.
Per i Giudici la tutela rafforzata prevista dal Codice, cioè il potere di disporre l'escussione dell'importo previsto per il caso in cui l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto fa sì che la stazione appaltante possa chiedere al Giudice di disporre la condanna dell'autore del fatto illecito anche se il bando non prevede tali forme di tutela "rafforzata".
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Appalti pubblici - Partecipazione alle gare - Aggiudicatario - Rifiuto di stipulare il contratto - Articolo 93, Dlgs 50/2016 - Garanzia a prima richiesta - Escussione dell'importo da parte dell'Amministrazione anche se non è previsto dal bando di gara - Possibilità
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