Sisma in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, deroghe per i rifiuti da demolizione
Rifiuti
Dalla Protezione civile arrivano deroghe alla disciplina dei rifiuti relativamente ai materiali edili degli edifici crollati o demoliti in seguito al sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento Protezione civile 1° settembre 2016, n. 391 i materiali derivati dal crollo degli edifici per il sisma del 24 agosto o derivanti da demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti sono rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del Dlgs 152/2006 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.
Le aziende che gestiscono i rifiuti urbani operano il trasporto dei materiali ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (formulario) e 188-ter (Sistri) del Dlgs 152/2006. Le attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Sono esclusi dalle deroghe al Codice ambientale i materiali contenenti amianto che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal Dm 6 settembre 1994.
Sisma nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile - Disposizioni sui rifiuti da demolizione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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