Residui vegetali, promulgata legge che amplia deroghe a regime rifiuti
Rifiuti
Promulgata nell'ultima settimana di luglio 2016 la legge sulle semplificazioni nel settore agricolo che amplia il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti.
La legge interviene sull'articolo 185 del Dlgs 152/2006, riformulandone la lettera f) del comma 1. In base al rinnovato tenore potranno essere esclusi, ricorrendo determinate condizioni, dal campo di applicazione dei rifiuti “la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso". Il comma 2, lettera e), dell'articolo 184 citato individua i "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali", il comma 3, lettera a) "i rifiuti da attività agricole e agro-industriali (...)".
Le condizioni della deroga coincideranno con l'essere detti residui "destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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