Inceneritori, cambiano calcoli per recupero energetico
Rifiuti
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Dal 21 luglio 2016 si applica un nuovo fattore climatico (Cff) di correzione per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani.
A stabilirlo è il Dm 19 maggio 2016, n. 134, nuovo regolamento MinAmbiente che ha provveduto a sostituire la nota allegata alla voce R1 (Utilizzazione principalmente come combustibile o altro mezzo per produrre energia) dell'allegato C (Operazioni di recupero) alla Parte IV del Dlgs 152/2006.
Il provvedimento arriva in recepimento di quanto stabilito a livello europeo dalla direttiva 2015/1127/Ue (termine ultimo di recepimento: 31 luglio 2016), che ha introdotto un fattore di correzione climatico, applicabile in tutti gli Stati membri, finalizzato a compensare l'influenza che le condizioni climatiche locali hanno sui quantitativi di energia usata e prodotta dagli impianti di incenerimento (il rendimento energetico è più basso nei Paesi caldi).
Il Dm 134/2016 manda in soffitta il Dm 7 agosto 2013, entrato in vigore il 22 agosto 2013, con cui l'Italia aveva anticipato l'Ue integrando un apposito fattore di correzione climatico (Kc) all'interno del "Codice ambientale".
Operazioni di recupero dei rifiuti - Sostituzione allegato II della direttiva 2008/98/Ce
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Impianti di incenerimento rifiuti urbani - Applicazione del fattore climatico (Cff) alla formula per l'efficienza del recupero energetico - Modifica all'allegato C della parte IV del Dlgs 152/2006
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