Rischio di incidenti rilevanti, niente deroghe per notifiche
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
La deroga prevista a favore dei gestori che già hanno trasmesso la notifica "Seveso" prima del 1° giugno 2015, secondo il MinAmbiente, non ha effetti pratici e quindi tutti i gestori devono inviare le notifiche con il nuovo formato.
A dirlo è il MinAmbiente che il 6 luglio 2016 ha pubblicato online nove risposte ad altrettanti quesiti riguardanti l’applicazione del Dlgs "Seveso" 105/2015, elaborate e condivise nell'ambito delle prime riunioni del Coordinamento nazionale istituito dallo stesso provvedimento.
Oltre al chiarimento relativo al campo di applicazione del regime di deroga per gli impianti preesistenti rispetto all'obbligo di notifica stabilito dall'articolo 13 del Dlgs 105/2015 (quesito n. 3), si segnalano delucidazioni per quel che riguarda l'aggiornamento obbligatorio del rapporto di sicurezza (quesito n. 4) e la riconducibilità delle condotte allo stabilimento (quesito n. 2).
Gli altri quesiti riguardano la validità dei decreti direttoriali emanati ai sensi della previgente disciplina (Dlgs 334/1999), gli stabilimenti che utilizzano l'idrazina idrato, le attività di sfruttamento degli idrocarburi sulla terraferma e la classificazione di oli lubrificanti e biodiesel.
Si veda: www.minambiente.it
Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Cd. "Seveso ter" - Abrogazione della direttiva 96/82/Ce
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - (cd. "Seveso") - Attuazione direttiva 96/82/Ce e successive modifiche ed integrazioni
Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - Seveso III
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