Emissioni, regole nazionali per comunicazione dati ad Ue
Ippc/Aia
Dal MinAmbiente arrivano le regole su come le Autorità competenti devono comunicare le informazioni relative agli impianti soggetti ad Aia, nonché a quelli di incenerimento e che emettono Cov.
Il Dm 31 maggio 2016 attua sia l'articolo 29-terdecies sia l'articolo 275 del Dlgs 152/2006 e regola le modalità e tipologie di informazioni che le Autorità competenti devono inviare al MinAmbiente ai fini della successiva comunicazione alla Commissione Ue sull'attuazione della direttiva 2010/75/Ue. Le informazioni riguardano gli impianti soggetti ad Aia (inclusi nell'allegato VIII, parte II del Dlgs 152/2006, tra cui ci sono anche alcuni impianti di gestione rifiuti pericolosi), gli impianti di incenerimento e coincenerimento non soggetti ad Aia e gli stabilimenti che emettono composti organici volatili (Cov). Va in soffitta il Dm 15 marzo 2012.
La comunicazione dei dati da parte delle Autorità competenti va fatta a Ispra e Ministero ogni 3 anni entro il 30 aprile. Per quanto riguarda il 2017 le informazioni si riferiscono al periodo compreso tra il 7 gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016. Se l'informazione si riferisce ad aspetti variabili nel corso del tempo va indicata la situazione esistente al 31 dicembre 2016. Formato e modalità per l'invio digitale sono pubblicate sul sito Internet del Ministero entro il 31 dicembre 2016.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Emissioni industriali (Ippc - Integrated Pollution Prevention and Control - Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Rifusione)
Emissioni industriali - Formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni - Modifica Parte II del Dlgs 152/2006
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