Incenerimento rifiuti non autorizzato, reato prescinde da inquinamento aria
Rifiuti
Per il reato di smaltimento tramite incenerimento di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione non è richiesta alcuna verifica circa l'idoneità della combustione a sprigionare sostanze tossiche o velenose.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 24415/2016) che ha respinto il ricorso contro una condanna per smaltimento non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta al legale rappresentante di un'impresa operante nella produzione di malte, collanti e pitture, i cui operatori erano stati sorpresi a incenerire rifiuti di imballaggio in carta e plastica in un contenitore di ferro.
La fattispecie incriminatrice prevista dal "Codice ambientale", precisa la Suprema Corte, punisce l'abusivo smaltimento dei rifiuti e non la produzione di inquinamento atmosferico, "cosicché non assume alcun rilievo l'eventuale danno o pericolo di danno per l'ambiente atmosferico".
Il ricorso è stato di conseguenza dichiarato inammissibile e il soggetto ricorrente è stato onerato anche delle spese del procedimento e del versamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende.
Rifiuti di imballaggi - Incenerimento - Assenza di autorizzazione - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Idoneità della combustione a sprigionare sostanze tossiche - Irrilevanza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941