News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 24 maggio 2016

Bonifiche, esclusa responsabilità oggettiva proprietario sito

Danno ambientale e bonifiche

(Costanza Kenda)

Bonifiche, esclusa responsabilità oggettiva proprietario sito

Non si può configurare in capo al proprietario di un sito contaminato un obbligo di bonifica se non viene accertato un nesso di causalità atto ad escludere la responsabilità oggettiva.

 

Il Consiglio di Stato con sentenza 14 aprile 2016, n. 1509 ha ribadito che ai sensi degli articoli 242 e 244 del Dlgs 152/2006 quando si riscontra un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, la P.a. può imporre un obbligo di bonifica soltanto ai soggetti responsabili dell'inquinamento, dovendo indagare sul nesso di causalità esistente tra l'inquinamento verificatosi ed il comportamento commissivo od omissivo del soggetto. Il nesso va accertato attraverso un'accurata istruttoria, non potendosi configurare una responsabilità oggettiva in capo al proprietario del sito  solo in ragione di tale qualità.

 

Nel caso di specie, l'azienda ligure imputata per sversamento di idrocarburi in acque superficiali è stata ritenuta responsabile, non solo in quanto proprietaria dell’area ma proprio perché il nesso causale necessario era stato accertato.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Consiglio di Stato 14 aprile 2016, n. 1509

Acque - Contaminazione - Individuazione soggetto responsabile - Nesso di causalità tra condotta ed evento - Accertamento - Necessità – Proprietario del sito -  Obbligo di bonifica ex articoli 242 e 244. Dlgs 152/2006 - Sussistenza

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