Autodemolitori, mancata messa in sicurezza veicoli è reato
Rifiuti
La Cassazione conferma la condanna penale contro un autodemolitore pugliese che non ha osservato l'obbligo di svolgere le operazioni di demolizione per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso.
Tale obbligo, ricorda la Cassazione nella sentenza 16161/2016, è imposto agli autodemolitori dall'articolo 6 del Dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso, disciplina speciale che impone a carico dei soggetti che agiscono in forma imprenditoriale una serie di prescrizioni specifiche per la salvaguardia dell'ambiente e il riutilizzo ottimale dei veicoli. In base a quanto stabilito dall'articolo 13 dello stesso provvedimento, la violazione di tali prescrizioni è punita con l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda fino a 30mila euro.
Oltre che per l'inosservanza di una prescrizione specifica imposta dalla legge agli autodemolitori, nel caso giunto in giudizio il ricorrente è stato condannato anche per l'abbandono sul terreno aziendale dei rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli – che sono un "posterius" rispetto alla gestione dei veicoli fuori uso — ai sensi dell’articolo 256 del Dlgs 152/2006. Confermata quindi la pena complessiva di dieci mesi di arresto e di euro 12mila di ammenda.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Veicoli fuori uso - Autodemolitori - Dlgs 209/2003 - Prescrizioni specifiche - Messa in sicurezza - Violazione - Articolo 13, Dlgs 209/2003 - Sanzionabilità - Rifiuti prodotti dalla gestione dei veicoli - Posterius - Abbandono - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Applicabilità
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