Veicoli fuori uso, deroga per "ambulanti" è inapplicabile
Rifiuti
La Corte di Cassazione esclude che il regime di deroga previsto dall'articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 possa applicarsi ai rifiuti che, come i veicoli fuori uso, sono separatamente normati dal Legislatore per la loro particolarità.
La Suprema Corte (sentenza 2597/2016) ha così confermato il sequestro preventivo ordinato da un Tribunale siciliano di un mezzo utilizzato per il trasporto di "rottami di autovetture e pezzi di ferro provenienti da cantieri", da parte di un soggetto autorizzato dal Comune al commercio su aree pubbliche in forma itinerante di "rottami metallici, carta e cartone".
Secondo la Suprema Corte, considerato che “le parti meccaniche di autovetture sono specificamente considerate dalle disposizioni riguardanti i veicoli fuori uso (Dlgs 152/2006 e Dlgs 209/2003)", il contenuto dell’autorizzazione comunale è stato solo in parte rispettato.
Il regime di deroga previsto dal Dlgs 152/2006 a favore dei rifiuti "ambulanti" non può infatti essere applicato a quelle particolari categorie di rifiuti in relazione alle quali il Legislatore ha ritenuto necessaria una disciplina ad hoc.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Categorie di rifiuti oggetto di autonoma disciplina - Veicoli fuori uso - Regime di deroga - Impossibilità
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