News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 29 gennaio 2016

Veicoli fuori uso, deroga per "ambulanti" è inapplicabile

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Veicoli fuori uso, deroga per "ambulanti" è inapplicabile

La Corte di Cassazione esclude che il regime di deroga previsto dall'articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 possa applicarsi ai rifiuti che, come i veicoli fuori uso, sono separatamente normati dal Legislatore per la loro particolarità.

 

La Suprema Corte (sentenza 2597/2016) ha così confermato il sequestro preventivo ordinato da un Tribunale siciliano di un mezzo utilizzato per il trasporto di "rottami di autovetture e pezzi di ferro provenienti da cantieri", da parte di un soggetto autorizzato dal Comune al commercio su aree pubbliche in forma itinerante di "rottami metallici, carta e cartone".

 

Secondo la Suprema Corte, considerato che “le parti meccaniche di autovetture sono specificamente considerate dalle disposizioni riguardanti i veicoli fuori uso (Dlgs 152/2006 e Dlgs 209/2003)", il contenuto dell’autorizzazione comunale è stato solo in parte rispettato.

 

Il regime di deroga previsto dal Dlgs 152/2006 a favore dei rifiuti "ambulanti" non può infatti essere applicato a quelle particolari categorie di rifiuti in relazione alle quali il Legislatore ha ritenuto necessaria una disciplina ad hoc.

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2016, n. 2597

Rifiuti - Raccolta e trasporto in forma ambulante - Articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Categorie di rifiuti oggetto di autonoma disciplina - Veicoli fuori uso - Regime di deroga - Impossibilità

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