News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 27 gennaio 2016

Conversione elettrica veicoli, regole per batterie esauste

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Conversione elettrica veicoli, regole per batterie esauste

Dal 26 gennaio 2016, il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli è responsabile ex lege delle procedure per il recupero e il trattamento del pacco batterie ai sensi del Dlgs 188/2008.

 

A stabilirlo è il Dlgs 219/2015 (articolo 5, comma 2), nuovo regolamento di disciplina delle procedure per l’approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e per l'installazione dei sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli (categorie M1, M1G, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) immatricolati originariamente con motore termico.

 

A partire dal 26 gennaio 2016, il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica diventa così responsabile, in qualità di "produttore" del pacco batterie, degli obblighi di recupero e trattamento delle batterie esauste che il Dlgs 188/2008, provvedimento di riferimento per "pile, accumulatori e relativi rifiuti", pone sulle spalle di tale figura (il "produttore" è colui che immette sul mercato nazionale per la prima volta le batterie).

 

Più in generale, il costruttore viene inquadrato dalla norma come responsabile ex lege dell'omologazione e della conformità di produzione di tutti i componenti del sistema stesso, nonché delle modifiche necessarie per installare il sistema sui veicoli.

documenti di riferimento
Dm Trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 

Riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 - Responsabilità recupero pacco batterie

Dlgs 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori

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