Conversione elettrica veicoli, regole per batterie esauste
Rifiuti
Dal 26 gennaio 2016, il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli è responsabile ex lege delle procedure per il recupero e il trattamento del pacco batterie ai sensi del Dlgs 188/2008.
A stabilirlo è il Dlgs 219/2015 (articolo 5, comma 2), nuovo regolamento di disciplina delle procedure per l’approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e per l'installazione dei sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli (categorie M1, M1G, M2G, M3, M3G, N1 e N1G) immatricolati originariamente con motore termico.
A partire dal 26 gennaio 2016, il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica diventa così responsabile, in qualità di "produttore" del pacco batterie, degli obblighi di recupero e trattamento delle batterie esauste che il Dlgs 188/2008, provvedimento di riferimento per "pile, accumulatori e relativi rifiuti", pone sulle spalle di tale figura (il "produttore" è colui che immette sul mercato nazionale per la prima volta le batterie).
Più in generale, il costruttore viene inquadrato dalla norma come responsabile ex lege dell'omologazione e della conformità di produzione di tutti i componenti del sistema stesso, nonché delle modifiche necessarie per installare il sistema sui veicoli.
Riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 - Responsabilità recupero pacco batterie
Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
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