Sicurezza sul lavoro, Cassazione conferma posizione garanzia coordinatore
Sicurezza sul lavoro
Il coordinatore della sicurezza è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi individuati dall'articolo 92 del Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione ha con sentenza 4 novembre 2015, n. 2609 (data udienza) individuato in capo al coordinatore per la sicurezza l'obbligo di assicurare un collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di migliorare la tutela antiinfortunistica: in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza e di vigilare sul rispetto della normativa da parte delle imprese esecutrici, ai sensi del "Testo unico sicurezza".
Si ricorda che, la Suprema Corte si era espressa in maniera conforme in una recente pronuncia (n. 16 del 5 gennaio 2016), confermando la condanna del coordinatore per omessa vigilanza sull'operato delle ditte appaltatrici (medesima situazione del caso in esame).
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Contratto di appalto - Competenze coordinatore - Obblighi di vigilanza ex articolo 92 Dlgs 81/2008: coordinatore su impresa esecutrice - Responsabilità del coordinatore per infortuni - Sussistenza
Lo strumento dell'osservatorio normativo
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