Aia, sospensione attività solo per "situazioni" di pericolo per ambiente
Ippc/Aia
Ai sensi dell'articolo 29-decies del riformulato Dlgs 152/2006 l'Autorità competente può sospendere l'attività soggetta ad autorizzazione integrata ambientale solo in caso di "situazioni" che possano ledere il bene giuridico ambiente.
Il Tar Basilicata con la sentenza 7 ottobre 2015, n. 709 annulla la sanzione di diffida e sospensione di un'attività autorizzata con Aia poiché emanata in assenza del manifestarsi di "situazioni" (non meglio specificate dalla normativa) e in mancanza di reiterate violazioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Infatti, l'articolo 29-decies, comma 9, lettera b), Dlgs 152/2006 come riscritto dal Dlgs 46/2014 prevede che l'Autorità competente possa comminare la diffida e contestuale sospensione dell'attività, per un tempo determinato, "ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno".
A quest'ultimo proposito i Giudici lucani segnalano un'altra carenza del provvedimento regionale di sospensione: la mancanza di un termine finale. Ai sensi di legge è illegittima una sospensione dell'attività comminata sine die. La normativa impone che sia indicato espressamente il termine finale del provvedimento.
Ippc - Autorizzazione integrata ambientale - Sanzioni - Diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata - Condizioni - Presenza di "situazioni" ex articolo 29-decies, comma 9, lettera b) Dlgs 152/2006 - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")
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