Reach, le regole Ue per condivisione dati tra operatori
Sostanze pericolose
Col regolamento 5 gennaio 2016, n. 2016/9/Ue la Commissione dà attuazione delle norme del regolamento "Reach" del 2006 sulla trasmissione e condivisione dati tra gli operatori dichiaranti la stessa sostanza chimica, dettando regole e modalità e contenuti dell'accordo tra i dichiaranti.
Lo scopo è quello di assicurare un più efficiente funzionamento degli accordi sulla condivisione dei dati riguardanti le sostanze chimiche ai sensi del regolamento "Reach" 1907/2006/Ce. Come è noto il regolamento sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) stabilisce ai fini della registrazione delle sostanze chimiche l'obbligo per fabbricanti e importatori di condividere i dati e trasmettere le informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
Il regolamento 2016/9/Ce in parola rafforza il principio del regolamento "Reach" "una sostanza, una registrazione" affidando all'Agenzia europea per le sostanze chimiche il compito di garantire che tutti i dichiaranti la stessa sostanza siano associati nella stessa registrazione.
Trasmissione comune e condivisione di dati a norma del regolamento (Ce) n. 1907/2006 (Reach)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Programma "Reach" - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
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