News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 17 novembre 2015

Trasporto rifiuti, quantitativo ingente e variegato non rientra in attività robivecchi

Rifiuti

(Costanza Kenda)

Trasporto rifiuti, quantitativo ingente e variegato non rientra in attività robivecchi

Integra il reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006 il trasporto non autorizzato di 1 tonnellata di rottami metallici, non potendo rientrare nell’attività di robivecchi.

 

La Corte di Cassazione ha con sentenza 17 settembre 2015 n. 44472 evidenziato come l’attività di robivecchi di cui all’articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006, resta sottratta alla disciplina generale dei rifiuti quando il soggetto è autorizzato all’attività in forma ambulante ed i rifiuti formano oggetto del suo commercio. Ma non solo, questa tipologia di attività deroga al regime – secondo la Corte – considerando la propria minima pericolosità per la salute e per l’ambiente. I Giudici sottolineano come invece il trasporto di una tonnellata di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili e senza autorizzazione sia da assoggettarsi alla disciplina sui rifiuti.

 

Nel caso in esame pertanto, l’imputato è stato condannato per il reato di trasporto illecito di rifiuti, con sequestro preventivo (dell’autocarro utilizzato) finalizzato alla confisca dello stesso ai sensi dell’articolo 260-ter, comma 5,  del “Codice ambientale”.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 4 novembre 2015, n. 44472

Rifiuti – Trasporto di rottami metallici - Quantitativo ingente di variegata natura ed inutilizzabile - In assenza di autorizzazione ex Dlgs 152/2006 - Condizioni commercio ambulante ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Insussistenza - Trasporto illecito di rifiuti ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Applicabilità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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