Composti organici volatili (Cov), limiti prorogabili solo per alternative "credibili"
Aria
La P.a. può prorogare l'applicazione dei valori limite per gli impianti previsti dalla direttiva 1999/13/Ce solo dopo aver verificato che i "lavori in corso" sono effettivamente in grado di realizzare i prodotti di sostituzione.
L'interpretazione del regime di proroga all'applicazione dei valori limite stabiliti dalla direttiva "Cov", entrati in vigore il 31 ottobre 2007, arriva dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 10 settembre 2015, causa C-81/14).
Il principio secondo il quale i gestori degli impianti possono disporre della proroga, previa apposita richiesta, solo se i prodotti di sostituzione (a tenore di solvete zero o ridotto) sono ancora in fase di sviluppo, si applica anche se per tali impianti può essere utilizzato un tenore costante in materia solida del prodotto. La P.a., comunque, deve sempre verificare anche l'assenza dal mercato di misure alternative idonee già disponibili a costi inferiori.
La durata massima della proroga, in assenza di indicazioni della direttiva, va valutata discrezionalmente dalla P.a. alla luce di tutti gli elementi pertinenti (economici e ambientali), ma non deve comunque superare il tempo necessario allo sviluppo dei prodotti di sostituzione.
Composti organici volatili - Direttiva 1999/13/Ce, allegato II B – Limitazione delle emissioni – Uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti – Obblighi a carico degli impianti esistenti – Periodo di proroga
Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti
Recepimento della direttiva 1999/13/Ce - Limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali - Dpr 203/1988
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