News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 12 novembre 2015

Danno ambientale, legittimo sequestro conservativo dei beni

Danno ambientale e bonifiche

(Alessandro Geremei)

Danno ambientale, legittimo sequestro conservativo dei beni

La Corte di Cassazione esclude la possibilità che il sequestro conservativo dei beni, finalizzato al risarcimento dei danni cagionati, non sia applicabile nelle ipotesi di danno ambientale.

 

La Suprema Corte (sentenza 44638/2015) non dubita che l’articolo 311 (risarcimento del danno ambientale) del Dlgs 152/2006 preveda, in via principale e prioritaria, l’imposizione di misure ripristinatorie e riparatorie (tanto che sono illegittimi i provvedimenti di risarcimento per equivalente del danno ambientale qualora non motivino specificatamente sulla impossibilità del ripristino in forma specifica).

 

La stessa norma però prevede, seppur in via secondaria e subordinata, il risarcimento pecuniario dei danni cagionati ed è quindi legittimo il ricorso, in sede cautelare, agli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per evitare la dispersione delle garanzie di risarcimento dei danni.

 

Respinto quindi il motivo di ricorso contro un provvedimento di sequestro conservativo di alcuni beni mobili ed immobili, emesso nell’ambito di una causa relativa al presunto avvelenamento di una falda idrica e dei prodotti ortofrutticoli coltivati nei terreni soprastanti.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 6 novembre 2015, n. 44638

Danno ambientale - Risarcimento - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Misure ripristinatorie e riparatorie - Priorità - Risarcimento pecuniario danni - In subordine - Sequestro conservativo dei beni in fase cautelare - Legittimità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale

Legge 8 luglio 1986, n. 349

Istituzione Ministero dell'ambiente

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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